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INDICE
TITOLO I - Costituzione e Scopi
TITOLO II - Organizzazione Generale
TITOLO III - Congresso Nazionale
TITOLO IV - Consiglio Nazionale
TITOLO VI - La Giunta Esecutiva
TITOLO VII - Segretario Nazionale
TITOLO VIII - Organizzazione Regionale
TITOLO IX - Organizzazione Provinciale
TITOLO X - Collegio dei Sindaci Revisori
TITOLO XI - Collegio dei Probiviri
TITOLO XII - Commissioni Artistiche
TITOLO XIII - Rivista ufficiale dell'ANBIMA
TITOLO XV - Patrimonio Sociale
TITOLO XVI - Disposizioni Generali
TITOLO 1
Costituzione e Scopi
Art. 1 - È costituita, con sede in Roma, l'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Gruppi Corali e strumentali e Complessi Musicali Popolari. La sigla dell'Associazione è:
ANBIMA, riconosciuta (Ente Nazionale a finalità assistenziali) con Decreto Ministero degli Interni
26.2.1983 ai sensi del D.P.R. 640 del 26.10.72.
Art. 2 - L'ANBIMA è apolitica e non ha scopi di lucro, ed ispirandosi ai principi della legge nazionale
del volontariato (Legge 266/91) persegue le seguenti finalità unitamente con le Unità di Base
associate:
a) tutela gli interessi morali, artistici, culturali e sociali delle unità di base associate;
b) adotta ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico ed organizzativo dei complessi aderenti;
c) sviluppa l'associazionismo musicale e il volontariato musicale;
d) promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Direttori e dei componentiassociati;
e) promuove e favorisce l'educazione e la formazione musicale dei giovani mediante l'organizzazione di corsi, scuole e seminari di musica;
f) organizza e realizza, manifestazioni, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali nazionali ed internazionali;
g) promuove studi e ricerche e in particolare, organizza attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività e scambi con gruppi italiani e stranieri;
h) promuove e favorisce la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età;
i) promuove iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, didattica e tecnica musicale, nonchè la produzione, la stampa e la diffusione, anche attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.;
I) cura l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari e di quanto altro rivesta carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
m) collabora con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'ANBIMA e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali;
n) promuove e gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
o) rappresenta, attraverso i suoi organi, i complessi associati presso enti nazionali e locali e presso organismi o Istituti internazionali con cui l'ANBIMA entri in qualunque modo in rapporto.
Art. 3 - Sono soci dell'ANBIMA:
a) coloro che sottoscrivono la tessera emessa dalla Presidenza Nazionale e distribuitatramite le Presidenze Regionali e Provinciali alle Unità di Base e che deve essere rinnovata anno per anno. Il socio, per accedere alle cariche sociali, dovrà avere almeno un anno di anzianità di iscrizione. I soci aderenti accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
b) le unità di base:
1) i Complessi bandistici o Società filarmoniche, comunque costituite e funzionanti;
2) i Gruppi Corali;
3) i Complessi strumentali, gruppi folkloristici, complessi musicali, amatoriali e/o popolari.
Le Unità di Base associate all'ANBIMA (di cui al comma b dell'art. 3), sono regolate dai propri statuti e regolamenti. L'adesione di una Unità di Base all'ANBIMA, prevede l'acquisizione del suo statuto allo scopo di valutarne la coerenza con i fini statutaridell'ANBIMA. L'adesione comporta la conoscenza ed il rispetto delle finalità istituzionali e statutarie e di regolamenti e disposizioni deliberati dagli organi centrali e deve ottenere il parere favorevole dei rispettivi Consigli Provinciali ove esistono e dei Consigli Regionali.
c) possono altresì aderire all'ANBIMA, enti, associazioni, cooperative, di musica amatoriale, che ne condividano programmi e finalità. Tale adesione si concretizza a mezzo di una convenzione o protocollo d'intesa, da sottoscrivere da entrambe le parti.
d) la qualità di socio si perde per:
1) dimissioni;
2) espulsione, con delibera del Consiglio Nazionale in tal caso il Socio ha diritto al contradditorio;
3) per morosità;.
e) Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale.
f) I Soci a qualsiasi incarico vengano demandati non hanno diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso spese, nei limiti dei parametri previsto dall'art. 3 del Regolamento.
g) Le quote non sono rivalutabili ne trasmissibili.
h) Vale il diritto di voto singolo, come previsto dal D.L. 460/97.
TITOLO II
Organizzazione Generale
Art. 4 - L'ANBIMA ha una struttura organizzativa nazionale, regionale e provinciale secondo quanto è
previsto dai successivi articoli.
Art. 5 - Gli organi dell'ANBIMA a livello nazionale sono:
a.il Congresso
b.il Consiglio
c.il Presidente Nazionale
d.la Giunta Esecutiva
e.il Collegio dei Sindaci-Revisori
f.il Collegio dei Probiviri.
A livello regionale sono:
a) il Congresso
b) il Consiglio
c) il Presidente Regionale
d) la Giunta Esecutiva eventuale
e) il Collegio dei Sindaci-Revisori
f) il Collegio dei Probiviri.
A livello provinciale:
a) il Congresso Provinciale
b) il Consiglio Provinciale
c) il Presidente Provinciale
d) il Collegio dei Sindaci-Revisori.
I componenti dei vari Consigli decadono qualora non rinnovino la tessera associativa annuale.
TITOLO III
Congresso Nazionale
Art. 6 - Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'ANBIMA e determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici. Esso ha luogo ogni quattro anni, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte all'ANBIMA o da 1/3 dei Comitati
Regionali.
Al Congresso Nazionale prendono parte i delegati eletti dai Congressi Regionali in numero proporzionale alle Unità di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità fissate dall'apposito regolamento.
Il Congresso Nazionale:
a) esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente
Nazionale e la relazione finanziaria con i relativi bilanci, presentata dal Presidente del Collegio dei Sindaci-Revisori;
b) approva le modifiche statutarie;
c) determina le linee programmatiche e gli impegni operativi dell'ANBIMA nel quadriennio successivo.
d) elegge:
- il Presidente Nazionale;
- da 15 a 20 Consiglieri Nazionali (di cui uno Vice Presidente con incarichi di Giunta e glialtri membri di Giunta, a copertura degli altri settori);
- i Componenti del Collegio dei Sindaci-Revisori, scelti anche tra i non soci;
- i Componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra i soci.
Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutte le strutture organizzative
dell'ANBIMA.
Art. 7 - Ad ogni metà mandato, cioè ogni due anni, avrà luogo la Conferenza Organizzativa
Nazionale, con le modalità previste dal regolamento.
TITOLO IV
Consiglio Nazionale
Art. 8 - Il Consiglio Nazionale è composto:
1) da membri con diritto di voto:
a) il Presidente eletto dal Congresso;
b) un minimo di 15 fino ad un massimo di 20 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
c) i Presidenti Regionali eletti dai Congressi Regionali;
2) da membri senza diritto di voto:
a) il Collegio dei Sindaci Revisori;
b) il Segretario Generale;
c) i delegati delle Commissioni Artistiche;
d) eventuali esperti.
Il Presidente Regionale, in caso di forzata assenza, potrà farsi rappresentare dal Vice Presidente e in mancanza di questo da un componente del proprio Consiglio Regionale da lui designato, con diritto di voto. Si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoicomponenti effettivi.
E' convocato dal Presidente dell'Associazione con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno almeno 15 giorni prima della sua data. In casi eccezionali anche con telegramma o fax con un anticipo di 3 giorni.
La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti effettivi, in seconda convocazione con qualsiasi numero.
Art. 9 - Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione post-congressuale provvede ad eleggere fra i Consiglieri Nazionali:
1) La Giunta esecutiva Nazionale che sarà composta da 5 membri, di cui almeno uno Vice Presidente, che seguiranno responsabilmente i seguenti settori:
a) Amministrazione;
b) Organizzazione;
c) Formazione e cultura;
d) Coordinamento del Comitato di Redazione della rivista "Risveglio Musicale";
2) Nomina su proposta del Presidente il Segretario Nazionale;
3) Il responsabile della rivista "Risveglio Musicale" scelto anche tra i non soci.
Art. 10 - Compiti del Consiglio Nazionale:
a) coordinare il programma quadriennale di massima, determinato dal Congresso Nazionale, con possibili aggiornamenti di anno in anno, con l'apporto dei propri organi a livello regionale e provinciale;
b) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari;
c) provvedere alla eventuale cooptazione di esperti, in seno al Consiglio, a titolo
1. corale,
2. strumentale,
3. folkloristico, majorettes,
4. scuola,
5.Amministrativo, Fiscale;
d) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre, contenente lo stato patrimoniale e cura l'invio dei bilanci ai Comitati Regionali;
e) dichiarare decaduti i Consiglieri Nazionali dimissionari e coloro che superano le tre assenze che verranno sostituiti dai primi non eletti;
f) deliberare la convocazione del Congresso Nazionale, fissando temi, data, sede, nonché il regolamento conseguente;
g) stabilire e determinare il programma e le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale e alla Conferenza Organizzativa, prevista all'art. 7;
h) sottoporre all'approvazione del Congresso nazionale:
1) le modifiche Statutarie;
2) l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'ANBIMA.
i) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto.
TITOLO V
Il Presidente
Art. 11 - Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza della ANBIMA a livello Nazionale ed Internazionale ed in tale veste viene delegato ad operare per obiettivi comuni coerenti con i fini statutari, convoca e presiede il Consiglio Nazionale, le riunioni della Giunta Esecutiva, cura e vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari, adottando i provvedimenti ritenuti necessari, sentita la Giunta esecutiva.
Art. 12 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività dell'ANBIMA. Sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o di impedimento. Gli sono delegate quelle funzioni che il Presidente ritiene opportuno attribuirgli.
TITOLO VI
La Giunta Esecutiva
Art. 13 - La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo operativo del Consiglio Nazionale, dà attuazione alle delibere ed ai programmi del Consiglio Nazionale; delibera gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del patrimonio, redige i bilanci da presentare al Consiglio Nazionale; predispone l'istruttoria delle materie che saranno sottoposte al Consiglio Nazionale e nomina i componenti delle Commissioni, indicando la durata dell'incarico.
E' convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi. Può adottare provvedimenti di carattere urgente che verranno sottoposti al Consiglio Nazionale per la ratifica alla prima riunione. Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva sono esercitate dal Segretario Nazionale.
La Giunta, inoltre, può avvalersi a titolo consultivo di esperti per i settori di cui all'art. 10. Potrà partecipare a titolo consultivo il Direttore dell'organo ufficiale di stampa. Partecipano alla giunta senza diritto di voto e su invito del Presidente i Presidenti delle Commissioni Artistiche nazionali.
TITOLO VII
Segretario Nazionale
Art. 14 - Il Segretario Nazionale, è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli organi nazionali ed opera in diretto collegamento con la Presidenza Nazionale.
In particolare:
a) dirige e coordina i servizi nazionali dell'ANBIMA partecipando, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, curandone la compilazione dei relativi verbali ove non altrimenti disposto;
b) prepara le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi Nazionali;
c) gestisce un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;
d) provvede alla gestione economica e finanziaria dell'ANBIMA in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e con atti formali del Presidente Nazionale;
e) congiuntamente al Presidente Nazionale o ad altro Membro della Giunta Nazionale a ciò delegato dal Presidente stesso, ovvero separatamente nei modi stabiliti da apposita delibera di Giunta, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.
TITOLO VIII
Organizzazione Regionale
Art. 15 - Il Congresso Regionale ha luogo ogni 4 anni, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte all'Associazione nella Regione o da 1/3 dei Comitati Provinciali. Al Congresso Regionale prendono parte i delegati eletti nei Congressi, nelle Assemblee dell'Unità di Base secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Prendono parte altresì i Presidenti Provinciali ed i Consiglieri Nazionali residenti nella specifica Regione.
Il Congresso regionale:
a) esamina e dibatte la relazione quadriennale morale ed organizzativa presentata dal Presidente Regionale e la relazione finanziaria con i relativi bilanci, del Presidente del Collegio dei Sindaci-Revisori;
b) elegge:
- il Presidente Regionale
- i Delegati al Congresso Nazionale
- i Consiglieri Regionali nel numero indicato dal rispettivo Congresso
- il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, anche tra i non soci
- il Collegio dei Probiviri
c) designa i candidati al Consiglio Nazionale.
Art. 16 - Il Consiglio Regionale è l'organo di collegamento operativo tra la Presidenza Nazionale ed i Consigli Provinciali, le Unità di Base ed è dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal regolamento attuativo.
Il Consiglio è composto:
1 - Membri effettivi:
a) il Presidente Regionale;
b) la Giunta esecutiva;
c) Presidenti Provinciali eletti nelle rispettive assemblee;
d) Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;
e) da un numero di Consiglieri Regionali indicati dal rispettivo congresso.
Tra i membri del Consiglio Regionale, sarà eletto un Vice Presidente.
2 - Membri senza diritto di voto:
a) Presidenti delle Commissioni Artistiche Regionali;
b) Sindaci Revisori dei Conti;
c) esperti nei vari settori di interesse comune all'ANBIMA (corale, strumentale, folkloristico-majorettes, scuola) su invito del Presidente Regionale.
I suoi compiti sono:
1) sovrintendere alle operazioni di adesione e tesseramento, promuovere il miglioramento organizzativo, associativo e funzionale delle unità di base e dei Comitati provinciali o territoriali;
2) predisporre annualmente un bilancio preventivo per l'anno successivo e rendicontare un bilancio consuntivo con il relativo stato patrimoniale dell'anno concluso con relazione a cura del Collegio dei Sindaci-Revisori previa consultazione dei rispettivi Consigli Provinciali e trasmettere copia alla Presidenza Nazionale e al Comitato regionale;
3) deliberare la eventuale costituzione di Commissioni di studio o gruppi di lavoro per l'esame di particolari problemi e materie;
4) deliberare la convocazione del Congresso Regionale, fissando data e sede in base al regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale;
5) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari.
Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione in presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 17 - Il Presidente Regionale:
a) ha la legale rappresentanza dell'ANBIMA nell'ambito della Regione e in tale veste viene delegato dalla Presidenza Nazionale ANBIMA ad operare per obiettivi coerenti con i fini statutari;
b) mantiene e cura i rapporti con gli enti locali e territoriali per la necessaria collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali e ne è responsabile sotto l'aspetto giuridico ed economico;
c) firma e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti per leggi e disposizioni deliberate alla struttura regionale da Enti pubblici e privati;
d) convoca e presiede il Consiglio Regionale.
Al Vice Presidente sono delegate le funzioni attribuitegli dal Presidente Regionale e lo sostituisce
temporaneamente in caso di suo impedimento.
Art. 18 - La Giunta esecutiva regionale è l'organo operativo del Consiglio, da attuazione alle delibere ed ai programmi, redige i bilanci da presentare al Consiglio Regionale e nomina i componenti delle Commissioni regionali indicando durata dell'incarico.
TITOLO IX
Organizzazione Provinciale
Art. 19 - Il Congresso Provinciale si svolge normalmente ogni 4 anni in fase di attuazione del Congresso Regionale.Ne prendono parte i Delegati eletti nelle assemblee delle Unità di Base secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ed elegge:
- il Presidente Provinciale
- un numero di Consiglieri indicato dal rispettivo Congresso
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, anche tra i non soci.
- i delegati di Zona, dove la quantità numerica delle Unità di Base è tale da rendere utile
- una più decentrata presenza.
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi o da 1/3 delle unità di base affiliate con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data di
convocazione.
La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione in presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
I suoi compiti sono:
1) coordinare il programma di attività annuale provinciale ed è dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal regolamento attuativo;
2) predisporre annualmente un bilancio preventivo per l'anno successivo e rendicontare un bilancio consuntivo con relativo stato patrimoniale dell'anno concluso con relazione a cura del Collegio dei Sindaci-Revisori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati delle Unità di Base Provinciali;
3) deliberare la convocazione del Congresso Provinciale, fissando data e sede in base al regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale;
4) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari.
5) provvedere alla eventuale cooptazione, in seno al Consiglio, di esperti a titolo consultivo nei settori specifici (corale, strumentale, folcloristico-majorettes, scuola).
Art. 20 - Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza dell'ANBIMA a livello provinciale e in tale veste viene delegato ad operare per obiettivi coerenti con i fini statutari dove esiste una Presidenza Prov. Si dovrà adeguare come previsto dall'Art. 17 b).
TITOLO X
Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 21 - I Collegi dei Sindaci-Revisori sono costituiti da 3 membri effettivi e 2 supplenti con i requisiti previsti dalla Legge, scelti anche tra soggetti non iscritti all'ANBIMA. I Collegi dei Sindaci-Revisorie letti in sede dei rispettivi Congressi, esercitano a livello provinciale, regionale e Nazionale i poteri di controllo e verifica di tutti gli atti amministrativi dell'Associazione e predispongono le relazioni di bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio finanziario.A queste cariche possono accedere solo ad uno di questi settori (se si è Rev. conti regionale non può essere anche Rev. c. Naz. e viceversa).
TITOLO XI
Collegio dei Probiviri
Art. 22 - I Collegi dei Probiviri, sono composti da tre membri effettivi e 2 supplenti eletti tra i soci nelle rispettive sedi congressuali. I Collegi dei Probiviri intervengono a livello, Regionale e Nazionale, per dirimere controversie interne all'ANBIMA. V. art. 21.
TITOLO XII
Commissioni Artistiche
Art. 23 - Sono costituite le Commissioni Artistiche Nazionali, Regionali e Provinciali nominate annualmente dai rispettivi Consigli secondo quanto previsto dal regolamento attuativo.I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i membri nominati.
TITOLO XIII
Rivista ufficiale dell'ANBIMA
Art. 24 - Organo ufficiale informativo dell'ANBIMA è la rivista "RISVEGLIO MUSICALE" che è gestita da un comitato di redazione coordinato da un membro della Giunta.
TITOLO XIV
Incompatibilità
Art. 25 - A tutte le cariche previste dal presente Statuto sono eleggibili i soci dell'ANBIMA con almeno un anno di anzianità associativa. Nessun dirigente può rivestire più di due cariche elettive sia a livello nazionale che locale.
Art. 26 - Sono infine incompatibili tutte le cariche elettive ed associative a tutti i livelli con l'esercizio di attività dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi dell'ANBIMA ed eventuali cariche in seno ad altre associazioni analoghe ma concorrenziali con l'ANBIMA.
TITOLO XV
Patrimonio Sociale
Art. 27 - Il patrimonio dell'ANBIMA è costituito da beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni e contributi, vengano in possesso dell'ANBIMA.
Le entrate dell'ANBIMA sono costituite dai contributi associativi delle Unità di Base aderenti e dei singoli iscritti, degli interessi attivi, da eventuali contributi di terzi, e di altre rendite patrimoniali. In caso di scioglimento dell'ANBIMA, il patrimonio sarà devoluto ad Enti Pubblici di assistenza.
TITOLO XVI
Disposizioni Generali
Art. 28 - Per l'applicazione del presente Statuto, saranno emanate norme approvate dal Consiglio Nazionale, sentiti gli organi periferici. Le norme raccolte in apposito regolamento, devono sempre accompagnare lo Statuto.
Art. 29 - Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme della legge vivente relative alla disciplina dell'associazione e del volontariato, nonché alle altre leggi presenti e future.
NORMA TRANSITORIA
Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Straordinario tenutosi a Tirrenia di Pisa il 12
Aprile 2002.