TITOLO X
Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 21 - I Collegi dei Sindaci-Revisori sono costituiti da 3 membri effettivi e 2 supplenti con i requisiti previsti dalla Legge, scelti anche tra soggetti non iscritti all'ANBIMA. I Collegi dei Sindaci-Revisorie letti in sede dei rispettivi Congressi, esercitano a livello provinciale, regionale e Nazionale i poteri di controllo e verifica di tutti gli atti amministrativi dell'Associazione e predispongono le relazioni di bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio finanziario.A queste cariche possono accedere solo ad uno di questi settori (se si è Rev. conti regionale non può essere anche Rev. c. Naz. e viceversa).