TITOLO IX
Organizzazione Provinciale
Art. 19 - Il Congresso Provinciale si svolge normalmente ogni 4 anni in fase di attuazione del Congresso Regionale.Ne prendono parte i Delegati eletti nelle assemblee delle Unità di Base secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ed elegge:
- il Presidente Provinciale
- un numero di Consiglieri indicato dal rispettivo Congresso
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, anche tra i non soci.
- i delegati di Zona, dove la quantità numerica delle Unità di Base è tale da rendere utile
- una più decentrata presenza.
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi o da 1/3 delle unità di base affiliate con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data di
convocazione.
La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione in presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
I suoi compiti sono:
1) coordinare il programma di attività annuale provinciale ed è dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal regolamento attuativo;
2) predisporre annualmente un bilancio preventivo per l'anno successivo e rendicontare un bilancio consuntivo con relativo stato patrimoniale dell'anno concluso con relazione a cura del Collegio dei Sindaci-Revisori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati delle Unità di Base Provinciali;
3) deliberare la convocazione del Congresso Provinciale, fissando data e sede in base al regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale;
4) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari.
5) provvedere alla eventuale cooptazione, in seno al Consiglio, di esperti a titolo consultivo nei settori specifici (corale, strumentale, folcloristico-majorettes, scuola).
Art. 20 - Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza dell'ANBIMA a livello provinciale e in tale veste viene delegato ad operare per obiettivi coerenti con i fini statutari dove esiste una Presidenza Prov. Si dovrà adeguare come previsto dall'Art. 17 b).