TITOLO VIII
Organizzazione Regionale
Art. 15 - Il Congresso Regionale ha luogo ogni 4 anni, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte all'Associazione nella Regione o da 1/3 dei Comitati Provinciali. Al Congresso Regionale prendono parte i delegati eletti nei Congressi, nelle Assemblee dell'Unità di Base secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Prendono parte altresì i Presidenti Provinciali ed i Consiglieri Nazionali residenti nella specifica Regione.
Il Congresso regionale:
a) esamina e dibatte la relazione quadriennale morale ed organizzativa presentata dal Presidente Regionale e la relazione finanziaria con i relativi bilanci, del Presidente del Collegio dei Sindaci-Revisori;
b) elegge:
- il Presidente Regionale
- i Delegati al Congresso Nazionale
- i Consiglieri Regionali nel numero indicato dal rispettivo Congresso
- il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, anche tra i non soci
- il Collegio dei Probiviri
c) designa i candidati al Consiglio Nazionale.
Art. 16 - Il Consiglio Regionale è l'organo di collegamento operativo tra la Presidenza Nazionale ed i Consigli Provinciali, le Unità di Base ed è dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal regolamento attuativo.
Il Consiglio è composto:
1 - Membri effettivi:
a) il Presidente Regionale;
b) la Giunta esecutiva;
c) Presidenti Provinciali eletti nelle rispettive assemblee;
d) Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;
e) da un numero di Consiglieri Regionali indicati dal rispettivo congresso.
Tra i membri del Consiglio Regionale, sarà eletto un Vice Presidente.
2 - Membri senza diritto di voto:
a) Presidenti delle Commissioni Artistiche Regionali;
b) Sindaci Revisori dei Conti;
c) esperti nei vari settori di interesse comune all'ANBIMA (corale, strumentale, folkloristico-majorettes, scuola) su invito del Presidente Regionale.
I suoi compiti sono:
1) sovrintendere alle operazioni di adesione e tesseramento, promuovere il miglioramento organizzativo, associativo e funzionale delle unità di base e dei Comitati provinciali o territoriali;
2) predisporre annualmente un bilancio preventivo per l'anno successivo e rendicontare un bilancio consuntivo con il relativo stato patrimoniale dell'anno concluso con relazione a cura del Collegio dei Sindaci-Revisori previa consultazione dei rispettivi Consigli Provinciali e trasmettere copia alla Presidenza Nazionale e al Comitato regionale;
3) deliberare la eventuale costituzione di Commissioni di studio o gruppi di lavoro per l'esame di particolari problemi e materie;
4) deliberare la convocazione del Congresso Regionale, fissando data e sede in base al regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale;
5) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari.
Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione in presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 17 - Il Presidente Regionale:
a) ha la legale rappresentanza dell'ANBIMA nell'ambito della Regione e in tale veste viene delegato dalla Presidenza Nazionale ANBIMA ad operare per obiettivi coerenti con i fini statutari;
b) mantiene e cura i rapporti con gli enti locali e territoriali per la necessaria collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali e ne è responsabile sotto l'aspetto giuridico ed economico;
c) firma e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti per leggi e disposizioni deliberate alla struttura regionale da Enti pubblici e privati;
d) convoca e presiede il Consiglio Regionale.
Al Vice Presidente sono delegate le funzioni attribuitegli dal Presidente Regionale e lo sostituisce
temporaneamente in caso di suo impedimento.
Art. 18 - La Giunta esecutiva regionale è l'organo operativo del Consiglio, da attuazione alle delibere ed ai programmi, redige i bilanci da presentare al Consiglio Regionale e nomina i componenti delle Commissioni regionali indicando durata dell'incarico.