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TITOLO 1
Costituzione e Scopi

Art. 1 - È costituita, con sede in Roma, l'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Gruppi Corali e strumentali e Complessi Musicali Popolari. La sigla dell'Associazione è:
ANBIMA, riconosciuta (Ente Nazionale a finalità assistenziali) con Decreto Ministero degli Interni
26.2.1983 ai sensi del D.P.R. 640 del 26.10.72.

 

Art. 2 - L'ANBIMA è apolitica e non ha scopi di lucro, ed ispirandosi ai principi della legge nazionale
del volontariato (Legge 266/91) persegue le seguenti finalità unitamente con le Unità di Base
associate:


a) tutela gli interessi morali, artistici, culturali e sociali delle unità di base associate;
b) adotta ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico ed organizzativo dei complessi aderenti;
c) sviluppa l'associazionismo musicale e il volontariato musicale;
d) promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Direttori e dei componentiassociati;
e) promuove e favorisce l'educazione e la formazione musicale dei giovani mediante l'organizzazione di corsi, scuole e seminari di musica;
f) organizza e realizza, manifestazioni, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali nazionali ed internazionali;
g) promuove studi e  ricerche e in particolare, organizza attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività e scambi con gruppi italiani e stranieri;
h) promuove e favorisce la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età;
i) promuove iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, didattica e tecnica musicale, nonchè la produzione, la stampa e la diffusione, anche attraverso qualunque mezzo  o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.;
I) cura l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari e di quanto altro rivesta carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
m) collabora con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'ANBIMA e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali;
n) promuove e gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
o) rappresenta, attraverso i suoi organi, i complessi associati presso enti nazionali e locali e presso organismi o Istituti internazionali con cui l'ANBIMA entri in qualunque modo in rapporto.

 

Art. 3 - Sono soci dell'ANBIMA:
a) coloro che sottoscrivono la tessera emessa  dalla Presidenza Nazionale e distribuitatramite le Presidenze Regionali e Provinciali alle Unità di Base e che deve essere rinnovata anno per anno. Il socio, per accedere alle cariche sociali, dovrà avere almeno un anno di anzianità di iscrizione. I soci aderenti accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
b) le unità di base:
    1) i Complessi bandistici o Società filarmoniche, comunque costituite e funzionanti;
    2) i Gruppi Corali;
    3) i Complessi strumentali, gruppi folkloristici, complessi musicali, amatoriali e/o popolari.
Le Unità di Base associate all'ANBIMA (di cui al comma  b dell'art. 3),   sono regolate dai propri statuti e regolamenti. L'adesione di una Unità di Base all'ANBIMA, prevede l'acquisizione del suo statuto allo scopo di valutarne la coerenza con i fini statutaridell'ANBIMA. L'adesione comporta la conoscenza ed il rispetto delle finalità istituzionali e statutarie e di regolamenti e disposizioni deliberati dagli organi centrali e deve ottenere il parere favorevole dei rispettivi Consigli Provinciali ove esistono e dei Consigli Regionali.
c) possono altresì aderire all'ANBIMA, enti, associazioni, cooperative, di musica amatoriale, che ne condividano programmi e finalità. Tale adesione si concretizza a mezzo di una convenzione o protocollo d'intesa, da sottoscrivere da entrambe le parti.
d) la qualità di socio si perde per:
   1) dimissioni;
   2) espulsione, con delibera del Consiglio Nazionale in tal caso il Socio ha diritto al contradditorio;
   3) per morosità;.
e) Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale.
f) I Soci a qualsiasi incarico vengano demandati non hanno diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso spese, nei limiti dei parametri previsto dall'art. 3 del Regolamento.
g) Le quote non sono rivalutabili ne trasmissibili.
h) Vale il diritto di voto singolo, come previsto dal D.L. 460/97.

 

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