Titolo-quarto

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TITOLO IV
Consiglio Nazionale

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale è composto:
1) da membri con diritto di voto:
   a) il Presidente eletto dal Congresso;
   b) un minimo di 15 fino ad un massimo di 20 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
   c) i Presidenti Regionali eletti dai Congressi Regionali;
2) da membri senza diritto di voto:
   a) il Collegio dei Sindaci Revisori;
   b) il Segretario Generale;
   c) i delegati delle Commissioni Artistiche;
   d) eventuali esperti.
Il Presidente Regionale, in caso di forzata assenza, potrà farsi rappresentare dal Vice Presidente e in mancanza di questo da un componente del proprio Consiglio Regionale da lui designato, con diritto di voto. Si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoicomponenti effettivi.
E' convocato dal Presidente dell'Associazione con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno almeno 15 giorni prima della sua data. In casi eccezionali anche con telegramma o fax con un anticipo di 3 giorni.
La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti effettivi, in seconda convocazione con qualsiasi numero.

 

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione post-congressuale provvede ad eleggere fra i Consiglieri Nazionali:
1) La Giunta esecutiva Nazionale che sarà composta da 5 membri, di cui almeno uno Vice Presidente, che seguiranno responsabilmente i seguenti settori:
   a) Amministrazione;
   b) Organizzazione;
   c) Formazione e cultura;
   d) Coordinamento del Comitato di Redazione della rivista "Risveglio Musicale";
2) Nomina su proposta del Presidente il Segretario Nazionale;
3) Il responsabile della rivista "Risveglio Musicale" scelto anche tra i non soci.

 


Art. 10 - Compiti del Consiglio Nazionale:
a) coordinare il programma  quadriennale di massima, determinato dal Congresso Nazionale, con possibili aggiornamenti di anno in anno, con l'apporto dei propri organi a livello regionale e provinciale;
b) fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari;
c) provvedere alla eventuale cooptazione di esperti, in seno al Consiglio, a titolo
   1. corale,
   2. strumentale,
   3. folkloristico, majorettes,
   4. scuola,
   5.Amministrativo, Fiscale;
d) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre, contenente lo stato patrimoniale e cura l'invio dei bilanci ai Comitati Regionali;
e) dichiarare decaduti i Consiglieri Nazionali dimissionari e coloro che superano le tre assenze che verranno sostituiti dai primi non eletti;
f) deliberare la convocazione del Congresso Nazionale, fissando temi, data, sede, nonché il regolamento conseguente;
g) stabilire e determinare il programma e le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale e alla Conferenza Organizzativa, prevista all'art. 7;
h) sottoporre all'approvazione del Congresso nazionale:
   1) le modifiche Statutarie;
   2) l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'ANBIMA.
i) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto.

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