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TITOLO II
Organizzazione Generale

Art. 4 - L'ANBIMA ha una struttura organizzativa nazionale, regionale e provinciale secondo quanto è
previsto dai successivi articoli.


Art. 5 - Gli organi dell'ANBIMA a livello nazionale sono:
   a.il Congresso
   b.il Consiglio
   c.il Presidente Nazionale
   d.la Giunta Esecutiva
   e.il Collegio dei Sindaci-Revisori
   f.il Collegio dei Probiviri.
A livello regionale sono:
   a) il Congresso
   b) il Consiglio
   c) il Presidente Regionale
   d) la Giunta Esecutiva eventuale
   e) il Collegio dei Sindaci-Revisori
   f) il Collegio dei Probiviri.
A livello provinciale:
   a) il Congresso Provinciale
   b) il Consiglio Provinciale
   c) il Presidente Provinciale
   d) il Collegio dei Sindaci-Revisori.
I componenti dei vari Consigli decadono qualora non rinnovino la tessera associativa annuale.

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