TITOLO II
Organizzazione Generale
Art. 4 - L'ANBIMA ha una struttura organizzativa nazionale, regionale e provinciale secondo quanto è
previsto dai successivi articoli.
Art. 5 - Gli organi dell'ANBIMA a livello nazionale sono:
a.il Congresso
b.il Consiglio
c.il Presidente Nazionale
d.la Giunta Esecutiva
e.il Collegio dei Sindaci-Revisori
f.il Collegio dei Probiviri.
A livello regionale sono:
a) il Congresso
b) il Consiglio
c) il Presidente Regionale
d) la Giunta Esecutiva eventuale
e) il Collegio dei Sindaci-Revisori
f) il Collegio dei Probiviri.
A livello provinciale:
a) il Congresso Provinciale
b) il Consiglio Provinciale
c) il Presidente Provinciale
d) il Collegio dei Sindaci-Revisori.
I componenti dei vari Consigli decadono qualora non rinnovino la tessera associativa annuale.