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TITOLO VI
La Giunta Esecutiva
Art. 13 - La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo operativo del Consiglio Nazionale, dà attuazione alle delibere ed ai programmi del Consiglio Nazionale; delibera gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del patrimonio, redige i bilanci da presentare al Consiglio Nazionale; predispone l'istruttoria delle materie che saranno sottoposte al Consiglio Nazionale e nomina i componenti delle Commissioni, indicando la durata dell'incarico.
E' convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi. Può adottare provvedimenti di carattere urgente che verranno sottoposti al Consiglio Nazionale per la ratifica alla prima riunione. Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva sono esercitate dal Segretario Nazionale.
La Giunta, inoltre, può avvalersi a titolo consultivo di esperti per i settori di cui all'art. 10. Potrà partecipare a titolo consultivo il Direttore dell'organo ufficiale di stampa. Partecipano alla giunta senza diritto di voto e su invito del Presidente i Presidenti delle Commissioni Artistiche nazionali.

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