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TITOLO VII
Segretario Nazionale

Art. 14 - Il Segretario Nazionale, è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli organi nazionali ed opera in diretto collegamento con la Presidenza Nazionale.
In particolare:
a) dirige e coordina i servizi nazionali dell'ANBIMA partecipando, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, curandone la compilazione dei relativi verbali ove non altrimenti disposto;
b) prepara le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi Nazionali;
c) gestisce un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Nazionale;
d) provvede alla gestione economica e finanziaria dell'ANBIMA in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e con atti formali del Presidente Nazionale;
e) congiuntamente al Presidente Nazionale o ad altro Membro  della Giunta Nazionale a ciò delegato dal Presidente stesso, ovvero separatamente nei modi stabiliti da apposita delibera di Giunta, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

 

 

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