TITOLO III
Congresso Nazionale
Art. 6 - Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'ANBIMA e determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici. Esso ha luogo ogni quattro anni, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte all'ANBIMA o da 1/3 dei Comitati
Regionali.
Al Congresso Nazionale prendono parte i delegati eletti dai Congressi Regionali in numero proporzionale alle Unità di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità fissate dall'apposito regolamento.
Il Congresso Nazionale:
a) esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente
Nazionale e la relazione finanziaria con i relativi bilanci, presentata dal Presidente del Collegio dei Sindaci-Revisori;
b) approva le modifiche statutarie;
c) determina le linee programmatiche e gli impegni operativi dell'ANBIMA nel quadriennio successivo.
d) elegge:
- il Presidente Nazionale;
- da 15 a 20 Consiglieri Nazionali (di cui uno Vice Presidente con incarichi di Giunta e glialtri membri di Giunta, a copertura degli altri settori);
- i Componenti del Collegio dei Sindaci-Revisori, scelti anche tra i non soci;
- i Componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra i soci.
Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutte le strutture organizzative
dell'ANBIMA.
Art. 7 - Ad ogni metà mandato, cioè ogni due anni, avrà luogo la Conferenza Organizzativa
Nazionale, con le modalità previste dal regolamento.