TITOLO XI
Collegio dei Probiviri
Art. 22 - I Collegi dei Probiviri, sono composti da tre membri effettivi e 2 supplenti eletti tra i soci nelle rispettive sedi congressuali. I Collegi dei Probiviri intervengono a livello, Regionale e Nazionale, per dirimere controversie interne all'ANBIMA. V. art. 21.