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TITOLO XI
Collegio dei Probiviri

Art. 22 - I Collegi dei Probiviri, sono composti da tre membri effettivi e 2 supplenti eletti tra i soci nelle rispettive sedi congressuali. I Collegi dei Probiviri intervengono a livello, Regionale e Nazionale, per dirimere controversie interne all'ANBIMA. V. art. 21.

 

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